Cos’è lo European Accessibility Act (EAA)?
Si riferisce alla Direttiva Europea 2019/882, nata con l’obiettivo di eliminare le barriere digitali e uniformare le normative sull’accessibilità a livello comunitario. In Italia, la Direttiva UE è stata recepita con il Decreto Legislativo 27 maggio 2022 n°82, in vigore dallo scorso 28 giugno. Riepilogando, la legge definisce i requisiti di accessibilità che devono essere soddisfatti dagli operatori economici che rivolgono al consumatore finale determinate tipologie di prodotti e servizi digitali, fra i quali il commercio elettronico.
È ancora obbligatoria la pubblicazione della Dichiarazione di Responsabilità?
L’art. 25 del D. Lgs 82/2022 indica che “a decorrere dal 28 giugno 2025, ai soggetti che erogano i servizi disciplinati dal presente decreto non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3-bis, comma 3, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 4, commi 2 e 2-bis, della legge 9 gennaio 2004, n. 4.” (L’art. 3-quater è quello che riguarda l’obbligo della Dichiarazione di accessibilità). Di conseguenza, la Dichiarazione di accessibilità non è il documento da produrre per soddisfare lo European Accessibility Act (EAA).
Il fornitore dei prodotti e dei servizi indicati nel D. Lgs. 82/2022 (che recepisce la Direttiva europea EAA), deve includere nelle condizioni generali, o in un documento equivalente a disposizione del pubblico, informazioni sia in forma scritta che orale necessarie a dimostrare la conformità del servizio ai requisiti di accessibilità applicabili:
- informazioni sulla valutazione di come il servizio soddisfa i requisiti di accessibilità e che precisano i requisiti applicabili;
- obblighi di informazione per i consumatori di cui alla Direttiva 2011/83/UE;
- descrizione generale del servizio, in formati accessibili;
- descrizioni e spiegazioni necessarie a comprendere il funzionamento del servizio;
- descrizione del modo in cui il servizio soddisfa i requisiti di accessibilità;
- informazioni che dimostrano che il processo di fornitura del servizio e il relativo monitoraggio garantiscono la conformità del servizio.
La soluzione di BBL IA prevede quindi la creazione di una sezione informativa sull’accessibilità, linkata nel footer del sito, che riporta le suddette informazioni per l’utente del sito.
Quali aziende del settore turistico alberghiero saranno interessate?
Se pensiamo a valori come: l’inclusione, l’innovazione e una migliore immagine aziendale, TUTTE LE AZIENDE NE SONO INTERESSATE.
Se pensiamo alla mera parte regolatoria, tra i principali destinatari ci sono troviamo tutte le strutture ricettive – come hotel, B&B, agriturismi e affittacamere che hanno più di 10 dipendenti o fatturano oltre 2 milioni di euro – che permettono agli utenti di effettuare la prenotazione attraverso il proprio sito web.
Nel settore turistico, oltre alle strutture ricettive, numerose imprese dovranno rendere i propri servizi digitali conformi ai requisiti di accessibilità: ristoranti, negozi, trasporti, società di noleggio, parchi divertimento e, più in generale, tutti i fornitori di servizi ed esperienze dedicate ai turisti.
La definizione di commercio elettronico data dalla Direttiva, tuttavia, è anche più estesa poiché ricomprende “i servizi forniti a distanza, tramite siti web e servizi per dispositivi mobili, per via elettronica e su richiesta individuale di un consumatore al fine di concludere un contratto di consumo”.
Anche se il servizio di commercio elettronico ha come obiettivo la conclusione di un contratto, non è specificato che tale contratto debba necessariamente essere finalizzato online, né che il pagamento debba avvenire in forma elettronica. L’utente può quindi utilizzare il sito per informarsi, richiedere un preventivo via e-mail o telefono e completare l’acquisto tramite questi canali alternativi.
L’utente potrebbe quindi acquisire informazioni attraverso il sito web, richiedere un preventivo via mail o telefono e confermare l’acquisto attraverso questi altri canali.
Quali aziende del settore turistico sono esentate al momento?
Se pensiamo a valori come: l’inclusione, l’innovazione e una migliore immagine aziendale, NESSUNO È ESCLUSO.
Se pensiamo alla mera parte regolatoria, sono esentate dagli obblighi sia le microimprese (aziende con meno di 10 dipendenti e fatturato annuo inferiore ai 2 milioni di euro) che le aziende che operano esclusivamente nel settore B2B. Al momento sono esentate anche le aziende che hanno pubblicato siti o servizi online prima del 28 giugno 2025; tuttavia, dovranno adempiere agli obblighi previsti nel momento in cui apporteranno modifiche sostanziali a tali siti o servizi, oppure, in ogni caso, entro e non oltre il 2030.
L’accessibilità come leva di competitività
Nel settore turistico e alberghiero, L’accessibilità è ormai un elemento fondamentale dell’esperienza del cliente e un fattore chiave di distinzione sul mercato. Le strutture che garantiscono siti web e servizi digitali pienamente accessibili, conformi ai criteri WCAG 2.1 livello AA e alla norma UNE-EN 301549:2022, non solo rispettano la legge, ma espandono il proprio mercato, includendo milioni di potenziali clienti con disabilità o esigenze specifiche di accesso all’informazione.
La conformità non solo apre l’accesso a un pubblico più ampio, ma aumenta anche la soddisfazione e la fedeltà dei clienti fornendo un’esperienza utente inclusiva.
Come assistiamo noi di BBL IA
Assistiamo i nostri clienti anche iniziando da un budget minimo, davvero un importo irrisorio a fronte del vantaggio competitivo e reputazionale di cui può beneficiare l’azienda.
Vantiamo un titolo di perito giudiziale in analisi peritale di accessibilità web e titolo universitario in redazione di relazioni peritali, affincati anche da partner specializzati e aggiornatissimi sui requisiti richiesti.
Lavoriamo fianco a fianco con il dipartimento legale e con il team informatico-digitale dei nostri client. Il tema dell’accessibilità è una questione molto specifica che richiede conoscenze precise, ed è proprio questo il nostro apporto.




